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mercoledì 26 marzo 2014

Scopri il DDL405, per il rispetto dei diritti delle persone transessuali e intersessuali

Cosa contiene, in breve, questo disegno di legge?

Premessa:


  •  Il diritto all'identità sessuale (l'identità sessuale è un concetto più ampio che include l'identità di genere) è garantito dagli articoli 2 e 32 della costituzione Italiana e dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per i diritti umani. 
  • Il “Disturbo di identità di genere” (DIG), che indicava la condizione delle persone transgender e transessuali è stato sostituito, nel DSM V (manuale diagnostico dei disturbi mentali) dal termine “Disforia di genere”, che non indica più un disturbo ma che descrive lo stress emotivo causato da ‘una marcata incongruenza tra il genere sessuale vissuto/espresso e quello con cui si è nati’. Secondo il DSM V, in pratica, quella trans* è una condizione che provoca un disagio risolvibile solo modificando il proprio genere. Lo psichiatra o psicologo non fa alcuna diagnosi, ma certifica la presenza di questa condizione.
  • La 164/82, è imprecisa. Ad oggi, l’interpretazione giurisprudenziale data a tale legge, stabilisce che la rettificazione dell’attribuzione di sesso sia autorizzata dal giudice in seguito a trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, anch’esso autorizzato mediante decisione del tribunale (finché non si pronuncerà la cassazione le sentenze che hanno consentito il cambio anagrafico senza intervento non fanno giurisprudenza, cioè il giudice può non prenderle in considerazione).
La persona transessuale si trova spesso viene forzata dalla necessità di «regolarizzare» una situazione intermedia nella quale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute e alla vita sessuale.


La proposta di legge:

  • Sparisce il tribunale dal percorso di transizione, con un netto risparmio in termini economici, di tempo, di uso della pubblica amministrazione. Nessuno è chiamato a giudicare. La procedura di modificazione dell’attribuzione di sesso e del nome di nascita andrà presentata al prefetto, che in 30 giorni dispone il cambio. Sarà possibile cambiare nome e sesso o anche solo il nome. Occorre solo la relazione di disforia di genere per richiedere il cambio anagrafico. Il cambio anagrafico viene richiesto quando il diretto interessato lo desidera, non quando lo concede il giudice (situazione attuale).
  •  Resta il ricorso al tribunale per i minori che, non essendo maggiorenni, possono comunque usare questa via per accedere al percorso, al cambio anagrafico e all'operazione. Sarà possibile ricorrere ad un tutore speciale in caso i genitori si oppongano alla volontà del minore.
  • È specificato che, in caso di disforia di genere, l'asportazione di organi sani (apparato genitale) non rientra tra le mutilazioni, ma un normale procedimento di tutela della salute della persona. Non è più necessario ricorrere al giudice per l'autorizzazione all'intervento.
  • Il matrimonio non può più essere sciolto automaticamente ma segue la normale procedura di separazione/divorzio.
  •  È vietato qualsiasi intervento chirurgico cosmetico, di riattribuzione forzata del sesso, sui bambini nati con genitali atipici (intersessuali).
  •  Tutte le procedure e i trattamenti sono gratuiti
  •  È attivato un programma di sensibilizzazione riguardo la transessualità per il personale sanitario.



NB:
Con ordinanza n. 14329/2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la legge n. 164 del 1982 sia sospetta di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedrebbe lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi. Il “divorzio imposto” ai coniugi contro la loro volontà configura «una compressione del tutto sproporzionata dei diritti della persona legati alla sfera relazionale intersoggettiva». «le scelte appartenenti alla sfera emotiva ed affettiva costituiscono il fondamento dell’autodeterminazione» (Articolo29).

3 commenti:

  1. Il punto sul quale sono in totale disaccordo è lo scioglimento del vincolo di matrimonio, il cui contratto è inficiato e disatteso dal cambio di genere, come qualsiasi altra forma di contratto è reso nullo dalla rimozione di uno dei suoi termini basilari. Il genere è parte definitoria della persona che viene sposata (l'anima, come dovrebbe essere noto ai promotori della laicità istituzionale, non è riconosciuta come ente giuridico), se viene mutato la persona diviene di fatto un terzo ed estraneo al contratto che ha precedentemente sottoscritto. Far rientrare questo caso nell'ordinario percorso di separazione è giuridicamente assurdo e di fatto lede i diritti del coniuge che subisce la separazione. In presenza di un'eventuale deroga - che peraltro renderebbe la legge palesemente incostituzionale - non posso sottoscrivere il restante testo.

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  2. Janisch, attualmente lo sciglimento del vincolo matrimoniale in caso che uno dei due coniugi cambi sesso segue comunque le normali procedure di separazione e divorzio. La differenza è che è obbligatorio. Con l'introduzione della nuova norma il matrimonio verrebbe sciolto per volere dei o del coniuge se questi lo vogliono, resterebbe intatto se i coniugi vogliono restare assieme. Di fatto non c'è alcun riferimento che sottolinei il sesso delle persone che si sposano e soprattutto non c'è alcun riferimento al se un coniuge cambia sesso anagrafico, quindi non c'è alcun problema di incostituzionalità.

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